[1]- Definizioni

[2]Ai fini della presente Convenzione: a il termine "opera cinematografica" designa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di fiction, di animazione ed i documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistente in ciascuna Parte interessata, destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche; b il termine "coproduttori" designa le societa' di produzione cinematografica o i produttori che risiedono nelle Parti contraenti della presente Convenzione e sono legati da un contratto di coproduzione; c il termine "opera cinematografica coprodotta ufficialmente" (di seguito indicata come "il film") designa le opere cinematografiche che rispondono alle condizioni definite nell'allegato II, parte integrante della presente Convenzione; d il termine "coproduzione multilaterale" designa un'opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori, come definiti all'articolo 2 paragrafo 2, precedentemente riportato.

Testo vigente dal 25 novembre 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169~convenzione-art3 · fonte del testo