[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente Accordo: (a) con il termine «coproduttore» s'intende un'impresa di produzione cinematografica italiana o giapponese o un ente cosi' come definito dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che partecipa alla realizzazione della coproduzione cinematografica; (b) con il termine «coproduzione cinematografica» s'intende un film realizzato da uno o piu' coproduttori italiani e da uno o piu' coproduttori giapponesi, compresa la coproduzione cinematografica multilaterale a cui si applica l'Articolo 9; (c) con il termine «film» s'intende un insieme di immagini o di immagini e suoni, di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto, inclusi, ma non solo, film di finzione, documentari e film di animazione, e che siano destinati prioritariamente all'uscita nelle sale cinematografiche; (d) con il termine «autorita' competente» si intende l'autorita' di una Parte responsabile dell'applicazione e dell'attuazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;66~accordo-art2 · fonte del testo