[1]Riesame

[2]1. In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, le Parti riesaminano, con cadenza periodica, il quadro giuridico che disciplina lo stabilimento1 e il relativo contesto, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali. 2. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti valutano gli ostacoli allo stabilimento che sono stati incontrati e avviano negoziati al fine di superarli, allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo e di includervi la protezione degli investimenti e le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

[3]-------------- 1 Costituito dal presente capo e dagli allegati XVI-A e XVI-D.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art89 · fonte del testo