[1]Riesame

[2]In vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, le parti riesaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico per gli investimenti, il contesto degli investimenti e il flusso degli investimenti reciproci coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art74 · fonte del testo