La cooperazione nel settore della protezione civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti. Le finalita' della cooperazione sono tra l'altro:

  • a)facilitare l'assistenza reciproca nelle emergenze;
  • b)consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze transfrontaliere, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;
  • c)la valutazione dell'impatto ambientale delle catastrofi;
  • d)invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;
  • e)invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dall'Ucraina;
  • f)rafforzare la collaborazione esistente per quanto riguarda l'uso piu' efficace delle capacita' di protezione civile disponibili.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art364 · fonte del testo