[1]Mantenimento dei livelli di protezione

[2]1. Le Parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti. 2. Le Parti non indeboliscono ne' riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro disposizioni legislative o regolamentari o le loro norme, o altrimenti derogandovi o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art296 · fonte del testo