[1]Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

[2]1. Le Parti riconoscono che la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti rappresentano elementi essenziali per gli scambi commerciali nel quadro della globalizzazione. Le Parti riaffermano l'impegno a promuovere lo sviluppo del commercio in una forma che contribuisca alla piena e produttiva occupazione e a garantire a tutti, uomini, donne e giovani, un lavoro dignitoso. 2. Le Parti promuovono e attuano, nelle rispettive disposizioni legislative e pratiche, le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, ossia:

  • a)la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
  • b)l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligato;
  • c)l'abolizione effettiva del lavoro minorile;
  • d)l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione. 3. Le Parti riaffermano l'impegno a dare efficace attuazione alle convenzioni fondamentali e prioritarie dell'OIL da esse ratificate e alla dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali al lavoro. Le Parti considereranno anche la ratifica e l'attuazione di altre convenzioni OIL classificate come "aggiornate" dall'OIL. 4. Le Parti sottolineano il fatto che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale. Esse rilevano che il loro vantaggio comparativo non deve in alcun modo essere messo in discussione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art291 · fonte del testo