[1]Accesso ed esercizio delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

[2]1. Ciascuna Parte1 ha, conformemente al diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, piena sovranita' sulle risorse di idrocarburi ubicate nel suo territorio e nelle sue acque arcipelagiche e territoriali oltre a diritti sovrani per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi ubicate nella sua zona economica esclusiva e nella sua piattaforma continentale. 2. Ciascuna Parte mantiene il diritto di determinare, all'interno del suo territorio e delle sue acque arcipelagiche e territoriali, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale da rendere disponibili per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. 3. Se un'area e' resa disponibile ai fini dell'esercizio di tali attivita', ciascuna Parte garantisce ai soggetti parita' di trattamento per quanto riguarda l'accesso a tali attivita' e il loro esercizio. 4. Ciascuna Parte puo' imporre a un soggetto al quale sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi. Le modalita' del versamento sono stabilite in modo da non interferire nella gestione e nelle decisioni dei soggetti.

[3]--------------- 1 Ai fini del presente articolo per "Parte" si intende uno Stato membro con riferimento al suo territorio o l'Ucraina con riferimento al suo territorio.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art279 · fonte del testo