[1]Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

[2]Le Parti riconoscono l'esigenza di concludere accordi tra le rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle Parti e di garantire il reciproco trasferimento dei diritti per l'uso delle opere o di altri contenuti protetti delle Parti. Le Parti riconoscono la necessita' di raggiungere un alto grado di razionalizzazione e trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive societa' di gestione collettiva.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art168 · fonte del testo