[1]Gestione collettiva dei diritti

[2]Le parti prendono atto dell'importanza della funzione delle societa' di gestione collettiva dei diritti e della conclusione di intese tra tali societa' per rendere reciprocamente piu' agevoli l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle parti, nonche' del conseguimento di un elevato livello di sviluppo per quanto attiene all'espletamento dei loro compiti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art236 · fonte del testo