' 1. Il Segretario esecutivo tiene la contabilita' e prepara conti provvisori alla fine del primo anno civile dell'esercizio finanziario, e i conti definitivi alla fine dell'esercizio finanziario. I conti provvisori ed i conti definitivi sono presentati in dollari degli Stati Uniti e devono indicare:

  • a)i proventi e le spese di tutti i fondi;
  • b)l'utilizzazione dei crediti aperti, in particolare:
  • i)le aperture di crediti iniziali,
  • ii)le aperture di crediti, modificate dai bonifici
  • iii)i crediti, qualora ve ne siano, diversi da quelli aperti dalla Commissione;
  • iv)le somme imputate su tali crediti aperti o su altri crediti;
  • c)l'attivo o il passivo della Commissione. 2. Devono essere mantenute contabilita' distinte per ciascun fondo di deposito. 3. Il Segretario esecutivo sottopone i conti di ciascun anno civile ai revisori dei conti entro i novanta giorni successivi alla fine dell'anno civile.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~regolamento-finanziario-art9 · fonte del testo