dei crediti 1. La commissione, votando i crediti per il seguente esercizio finanziario, autorizza il Segretario esecutivo ad intraprendere spese e ad effettuare pagamenti conformi all'oggetto ed entro i limiti dei crediti votati. 2. Il Segretario esecutivo puo' inoltre effettuare spese a fronte di esercizi futuri prima che i crediti siano stati votati, qualora tali impegni sono necessari per garantire il funzionamento continuo ed efficace della Commissione sotto riserva che tali impegni si limitino a fabbisogni amministrativi di natura permanente e non superino l'importo dei crediti iscritti a tale titolo al bilancio dell'esercizio in corso. 3. I crediti coprono le spese durante l'esercizio finanziario cui fanno riferimento. I crediti non impegnati allo scadere dell'esercizio finanziario sono riportati al bilancio preventivo dell'esercizio successivo, a meno che la Commissione non decida diversamente. 4. Il Segretario esecutivo puo' effettuare bonifici all'interno di uno stesso capitolo di bilancio; deve rendere conto di tali bonifici alla Commissione o al Consiglio. 5. In caso di particolare necessita', il Segretario esecutivo dopo aver ottenuto l'approvazione del Presidente della Commissione puo' procedere a giroconti tra i vari capitoli del bilancio preventivo; esso dovra' rendere conto alla Commissione o al Consiglio di tali giroconti.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~regolamento-finanziario-art3 · fonte del testo