Articolo VII La Commissione nomina un Segretario esecutivo la durata del cui mandato e' a discrezione della Commissione. La scelta e l'amministrazione del personale della Commissione sono di competenza del Segretario esecutivo nell'ambito delle regole e dei metodi eventualmente stabiliti dalla Commissione. Inoltre, il Segretario esecutivo deve adempiere i seguenti compiti che possono essergli affidati dalla Commissione:

  • a)coordinare i programmi e le ricerche delle Parti contraenti;
  • b)preparare previsioni di bilancio da sottoporre all'esame della Commissione;
  • d)tenere i conti della Commissione; (e) assicurare la cooperazione con le organizzazioni di cui all'articolo XI della presente Convenzione; (f) raccogliere ed analizzare i dati necessari alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione ed in particolare quelli relativi al rendimento attuale ed al rendimento massimo sostenuto degli stocks di tonnidi; (g) preparare, in vista della loro approvazione da parte della Commissione, i rapporti scientifici, amministrativi ed altri della Commissione e dei suoi organi sussidiari.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artvii · fonte del testo