Articolo VI Al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, la Commissione puo' istituire sotto-commissioni secondo la specie, il gruppo di specie o il settore geografico. In tal caso, ogni sotto- commissione:

  • a)deve mantenersi informata riguardo alla situazione della specie, del gruppo di specie o del settore geografico di sua competenza e raccogliere informazioni scientifiche e di altra natura pertinenti;
  • b)puo' proporre alla Commissione raccomandazioni sulla base di studi scientifici in vista di misure congiunte da adottare dalle Parti contraenti;
  • c)puo' raccomandare alla Commissione studi ed indagini miranti a fornire informazioni sulla specie, il gruppo di specie o il settore geografico di sua competenza nonche' sul coordinamento dei programmi d'indagine da effettuare da parte delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artvi · fonte del testo