[1]Entrata in vigore

[2]1. Questo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno cinque dei Membri Fondatori firmatari dello Statuto. 2. Per i Membri che aderiscono a questo Statuto conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 29, lo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito dei loro strumenti di adesione. 3. Il Depositario informa tutti i membri della data in cui lo Statuto entra in vigore, e di qualsiasi ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di altri paesi presentata conformemente all'articolo 29 (4) e della relativa entrata in vigore.

Testo vigente dal 24 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-10-28;168~statuto-art30 · fonte del testo