[1]- Entrata in vigore

[2]28.1 Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 29.2., il presente Trattato entra in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che almeno venti strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione siano stati depositati da Membri della FAO. 28.2 Per ciascun Membro della FAO e per ogni Stato il quale, pur non essendo Membro della FAO, e' membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica che ratifica, accetta ed approva il presente Trattato o vi aderisce, dopo il deposito, conformemente all'Articolo 28.1, del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Trattato entra in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~art28 · fonte del testo