fine di attuare tutti gli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggeranno e faciliteranno: - la creazione di joint ventures ed altre forme di attivita' economiche congiunte; - la fornitura di merci, macchinari, attrezzature, impianti completi e servizi; - l'eventuale assistenza e l'aiuto per la costituzione e costruzione, riconversione e ricostruzione di imprese ed impianti, nonche' per l'esecuzione di progetti e la conduzione di ricerca; - l'addestramento del personale e lo scambio di esperti, consulenti e borsisti; - lo scambio di brevetti, licenze, know how e nuove tecnologie.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;168~accordo-art5 · fonte del testo