Autorita' competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente Convenzione, che resti applicabile la legislazione dello Stato di appartenenza del lavoratore ogni qualvolta. a causa della frequenza "dei trasferimenti del lavoratore. o del loro carattere eccezionale. o dell'eta' del lavoratore. sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio viene esercitata l'attivita'.

Testo vigente dal 15 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167~art8 · fonte del testo