[1]1. La presente Convenzione sara' ratificata da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data cessera' di essere in vigore, in tutto le sue parti, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza. 3. La presente Convenzione potra' essere denunciata da uno Stato contraente e cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica. 4. In caso di denuncia della presento Convenzione, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo la disposizioni della Convenzione stessa e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti. Fatto il 27/6/1997 a Roma, in duplice originale, in lingua italiana e in lingua croata, i due testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Croazia

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 15 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167~art45 · fonte del testo