un lavoratore, che risiede o soggiorna nell'altro Stato contraente, richieda la fornitura o il rinnovo di un apparecchio di protesi o di altro presidio ausiliario, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede all'erogazione della prestazione richiesta, previa autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo che nei casi di urgenza. Quest'ultima Istituzione rimborsera' le rel- ative spese all'Istituzione che ha erogato le prestazioni sulla base del costo effettivo.

Testo vigente dal 15 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167~art23 · fonte del testo