Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti contraenti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi. Le eventuali controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti.

Testo vigente dal 10 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~art20 · fonte del testo