[1]per il contrasto al traffico illecito di beni culturali

[2]1. Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare attivita' di cooperazione, incluse attivita' di formazione, al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali vigenti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali del 14 novembre 1970, e degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNIDROIT sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati del 24 giugno 1995. 2. Le Parti Contraenti si impegnano inoltre a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso e nel settore dell'archeologia subacquea, sulla base dei principi enucleati nella Convenzione Internazionale UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo del 2 novembre 2001.

Testo vigente dal 7 giugno 2023

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  11. 16 maggio 2018 — 16 maggio 2018per 1 giorno
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Che cosa è cambiato dal 7 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2021 al 26 febbraio 2021. 45 parole tolte, 133 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: educativa in ambito UNESCOaggiunto: per il contrasto al traffico illecito di beni culturali

tolto: Le Parti incoraggeranno la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ( UNESCO) in materia culturale ed educativa e, a livello bilaterale, la collaborazione diretta in tale materia tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesiaggiunto: 1. Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare attivita' di cooperazione, incluse attivita' di formazione, al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali vigenti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali del 14 novembre 1970, e degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNIDROIT sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati del 24 giugno 1995. 2. Le Parti Contraenti si impegnano inoltre a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso e nel settore dell'archeologia subacquea, sulla base dei principi enucleati nella Convenzione Internazionale UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo del 2 novembre 2001.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art10 · fonte del testo