A. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare, sospendere o revocare il permesso operativo di una impresa designata dall'altra Parte Contraente di cui all'articolo 3 del presente Accordo, o di imporre condizioni a tale permesso nel caso che:

  • 1)tale impresa non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti in base alle leggi e regolamenti normalmente applicati dalle Autorita' aeronautiche di quella Parte Contraente;
  • 2)tale impresa non sia in grado di ottemperare a tale leggi e regolamenti cui si riferisce l'articolo 5 del presente Accordo; o 3) detta Parte Contraente non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani di cittadini dell'altra Parte Contraente. B. A meno che una immediata azione si renda necessaria per impedire la violazione delle leggi o regolamenti di cui all'articolo 5 del presente Accordo, il diritto di sospendere o revocare tale permesso dovra' essere esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;200~art4 · fonte del testo