Sotto l'osservanza delle prescrizioni esistenti in materia d'importazione o esportazioni temporanee, saranno esenti dai dazi e dai diritti di entrata e di uscita:

  • a)i campioni di merci;
  • b)gli oggetti destinati a prove ed esperimenti nonche' gli attrezzi necessari per lavori di montaggio;
  • c)gli oggetti destinati ad esposizioni, fiere e concorsi;
  • d)gli oggetti da riparare;
  • e)gli imballaggi e i recipienti contrassegnati, usati normalmente in commercio per il trasporto delle merci.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art9 · fonte del testo