Alle navi di ciascuna delle Parti contraenti, ai loro equipaggi, passeggeri e carichi sara' concesso nelle acque territoriali e nei porti dell'altra Parte il trattamento della nazione piu' favorita per quanto riguarda l'entrata, l'uscita e la sosta; i diritti e le imposte di qualsiasi genere percepiti a nome e a favore dello Stato, dei Comuni, di altri Enti ed Organizzazioni; i posti di ormeggio, il carico e lo scarico nei porti, nelle rade, nelle baie, nei bacini; i rifornimenti di combustibili, di acqua e di viveri, nonche' l'applicazione di tutte le prescrizioni e formalita'. Le navi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, alle stesse condizioni e pagando gli stessi diritti delle navi della nazione piu' favorita, dei canali, delle chiuse, dei ponti, dei fuochi e dei segnali che servono ad indicare le acque navigabili; dei servizi di pilotaggio dei magazzini, dei cantieri navali e delle officine di riparazioni; delle gru e degli altri mezzi di carico e scarico.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art10 · fonte del testo