scientifica e tecnica e sorveglianza

  • 1)Le Parti prendono misure appropriate per incoraggiare e facilitare i lavori di ricerca scientifica e tecnici sugli effetti dei sistemi anti-sporcizia, nonche' sulla sorveglianza di tali effetti. Tali lavori di ricerca dovrebbero includere in particolare l'osservazione, la misura, la campionatura, la valutazione e l'analisi degli effetti dei sistemi di pulizie.
  • 2)Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, ogni Parte agevola l'accesso delle altre Parti che ne fanno domanda alle informazioni pertinenti su:
  • a)le attivita' scientifiche e tecniche intraprese in conformita' alla presente Convenzione;
  • b)i programmi scientifici e tecnologici concernenti l'ambiente marino ed i loro obiettivi; e
  • c)gli effetti osservati durante i programmi di sorveglianza e di valutazione concernenti i sistemi anti-sporcizia.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art8 · fonte del testo