tecnici

  • 1)Il Comitato costituisce un gruppo tecnico in applicazione dell'articolo 6 quando viene ricevuta una proposta dettagliata. Nei casi in cui svariate proposte sono ricevute contemporaneamente o l'una dopo l'altra, il Comitato puo' costituire uno o piu' gruppi tecnici, secondo le necessita'.
  • 2)Ogni Parte puo' partecipare alle deliberazione del gruppo tecnico e dovrebbe avvalersi delle competenze in merito di cui dispone.
  • 3)Il Comitato definisce il mandato l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi tecnici. Questo mandato garantisce il rispetto del carattere confidenziale delle informazioni che potrebbero essere comunicate. I Gruppi tecnici possono tenere le riunioni che giudicano necessarie,ma debbono sforzarsi di portare avanti i loro lavori anche per corrispondenza o per via elettronica o con altro mezzo appropriato.
  • 4)Solo i Rappresentanti delle Parti possono partecipare alla formulazione delle raccomandazioni da sottomettere al Comitato in applicazione dell'articolo 6.Un Gruppo Tecnico deve sforzarsi di raggiungere l'unanimita' tra i Rappresentanti delle Parti: Se cio' non e' possibile, comunica le osservazioni della minoranza.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art7 · fonte del testo