1. Uno Stato Contraente non privera' una persona della sua cittadinanza, qualora tale privazione rendesse tale persona apolide. 2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una persona puo' essere privata della cittadinanza di uno Stato Contraente: (a) nei casi in cui, a norma dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 7, e' ammissibile che una persona perda la sua cittadinanza; (b) se la cittadinanza e' stata ottenuta per mezzo di dichiarazioni false o frodi. 3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato Contraente puo' mantenere il diritto di privare una persona della sua cittadinanza qualora al momento della firma, della ratifica o dell'adesione specifichi l'intenzione di conservare tale diritto su uno o piu' dei seguenti motivi, a condizione che in quella circostanza tali motivi fossero presenti nel proprio diritto nazionale: (a) nel caso in cui, incompatibilmente con il suo dovere di lealta' verso lo Stato Contraente, la persona (i) in violazione di un divieto esplicito dallo Stato Contraente, abbia reso o continuato a prestare servizi, oppure abbia ricevuto o continuato a ricevere emolumenti da un altro Stato, oppure (ii) si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio agli interessi vitali dello Stato; (b) nel caso in cui la persona abbia prestato un giuramento, o reso una dichiarazione formale di fedelta' ad un altro Stato, o dato prova definitiva della sua determinazione a ripudiare la sua fedelta' allo Stato Contraente. 4. Uno Stato Contraente non potra' esercitare il potere di privazione ammesso dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se non in conformita' con la legge, che dovra' prevedere per l'interessato il diritto ad un equo processo di' fronte a un tribunale o ad altro organo indipendente.

Testo vigente dal 12 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;162~convenzione-art8 · fonte del testo