1. Se la legge di uno Stato Contraente comporta la perdita della cittadinanza a seguito di una qualsiasi variazione dello status personale di un individuo, tra cui matrimonio, cessazione del matrimonio, legittimazione, riconoscimento o adozione, tale perdita sara' subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra cittadinanza. 2. Se, in base alla legge di uno Stato Contraente, un figlio nato al fuori dal matrimonio perde la cittadinanza di tale Stato in seguito a un riconoscimento di filiazione, egli avra' la facolta' di recuperare tale cittadinanza su presentazione di istanza scritta all'autorita' competente, e le condizioni di tale istanza non dovranno essere piu' rigide di quelle previste al paragrafo 2 dell'art. 1 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 12 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;162~convenzione-art5 · fonte del testo