1. La presente Convenzione entra in vigore due anni dopo la data in cui e' stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione. 2. In ogni Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione o, se successiva, alla data in cui tale Convenzione entra in vigore in conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 12 ottobre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;162~convenzione-art18 · fonte del testo