[1]Decisione sulla richiesta di estradizione

[2]1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno e informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione. 2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.

Testo vigente dal 9 ottobre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161~trattato-art10 · fonte del testo