[1]Motivi di rifiuto facoltativi

[2]L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: (a) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione penale dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dallo Stato Richiesto per lo stesso reato per il quale l'estradizione e' domandata; (b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o altre condizioni personali di tale persona.

Testo vigente dal 9 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161~trattato-art4 · fonte del testo