1. Le Parti Contraenti convengono che le imprese aeree designate godranno di pari ed equo trattamento onde poter esercire con eguali possibilita' i servizi aerei menzionati nell'Accordo. 2. Ognuna delle Parti Contraenti potra' imporre o permettere che si impongano all'impresa aerea designata dell'altra Parte, giuste e ragionevoli tariffe per l'uso degli aeroporti pubblici ed altre facilitazioni.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;16~accordo-art9 · fonte del testo