Le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno avere assicurato un trattamento giusto ed equo, al fine di beneficiare di eguali possibilita' per l'esercizio dei servizi concordati. Esse dovranno prendere in considerazione sui percorsi comuni i reciproci interessi al fine di non ostacolare indebitamente i rispettivi servizi.

Testo vigente dal 10 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art14 · fonte del testo