Qualora il trattamento concesso da una Parte Contraente ai cittadini dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle sue leggi e regolamenti o intese contrattuali con detti cittadini, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' concesso il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;16~accordo-art7 · fonte del testo