[1]Proprieta' intellettuale e protezione dei dati personali

[2]In accordo alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale applicabile, nonche', per quanto concerne la Parte italiana, in conformita' agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nell'esecuzione del presente Accordo: a. le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti derivanti dalle attivita' condotte in conformita' al presente Accordo; b. nessuna informazione riguardante una persona fisica o che permetta la sua identificazione potra' essere fornita ad alcuna terza parte o trattata in maniera incompatibile con le finalita' concordate, senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tale informazione.

Testo vigente dal 14 settembre 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-09-01;159~accordo-art12 · fonte del testo