[1]' intellettuale e trattamento dei dati personali

[2]In accordo con le rispettive legislazioni nazionali e con il diritto internazionale applicabile, nonche', per quanto concerne la Parte italiana, in conformita' alle obbligazioni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nell'esecuzione di questo Accordo: a. le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprieta' intellettuale - inclusi i brevetti derivanti dalle attivita' condotte in conformita' con questo Accordo; b. nessuna informazione riguardante una persona fisica o che permetta la sua identificazione potra' essere fornita ad alcuna terza parte o trattata in maniera incompatibile con le finalita' concordate, senza il previo consenso scritto della parte cedente.

Testo vigente dal 3 ottobre 2025

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-09-18;143~accordo-art7 · fonte del testo