Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Testo vigente dal 17 giugno 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-05-26;159~art2 · fonte del testo