Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo XX, sezione 46, dell'accordo e dai due scambi di lettere.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~art2 · fonte del testo