Art. VIII Nel quadro del presente Accordo, e con l'obiettivo di una migliore applicazione dello stesso, le Parti Contraenti potranno stipulare Accordi complementari destinati alla realizzazione di programmi e progetti specifici in campo scientifico e tecnologico.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;159~accordo-artviii · fonte del testo