Art. VI Le Parti Contraenti convengono che l'informazione scientifica e tecnologica derivante dalla cooperazione effettuata in virtu' del presente Accordo potra' essere utilizzata liberamente e porsi a disposizione della Comunita' scientifica mondiale, a meno che la Parte fornitrice non abbia stabilito restrizioni o riserve sul suo uso.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;159~accordo-artvi · fonte del testo