Fermo restando quanto disposto all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge, agli ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facolta' riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi addetti alla attivita' ispettiva in materia valutaria.

Testo vigente dal 4 maggio 1976

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;159~art6 · fonte del testo