I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi possono esercitare anche direttamente i poteri, previsti dal regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, sulle aziende ed istituti di credito. I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia nonche' gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo di polizia valutaria di cui all'articolo 5, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertano l'esistenza di reati di cui alla presente legge, riferiscono all'autorita' giudiziaria ed al presidente dell'Ufficio italiano dei cambi.

Testo vigente dal 4 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;159~art3 · fonte del testo