Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1932 al 22 dicembre 2008. 384 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2, lettera a), le parole: "contro garanzie di valori mobiliari", sono sostituite con le seguenti: "contro garanzia reale di valori mobiliari ed eventualmente anche contro altre garanzie reali e personali". All'articolo 3, lettera a), le parole: "ad emettere titoli al portatore rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori azionari", sono sostituite dalle seguenti: "ad emettere titoli rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori pubblici e privati". Il comma 1° dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "I titoli rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori e le obbligazioni emesse dall'Istituto possono essere al nome o al portatore. Le obbligazioni sono rimborsabili, secondo il piano di ammortamento approvato dal Consiglio di amministrazione". Il comma 3° dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Lo Stato garantisce agli Enti partecipanti l'assegnazione di cui al n. 2. Per tale guisa, quando non vi sia utile, o quando, dopo effettuato l'accantonamento del 20 per cento a favore della riserva di cui al n. 1, gli utili netti non fossero sufficienti alla distribuzione del 5 per cento agli Enti partecipanti, la somma necessaria sara' anticipata dallo Stato, salvo rivalsa verso l'Istituto sull'eccedenza di utili contemplata nel n. 3, che venisse a risultare dai bilanci degli esercizi successivi". Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: "Art. 7. - Sono applicabili all'Istituto mobiliare Italiano, rispetto agli immobili sui quali esistano ipoteche di primo grado a favore dell'Istituto medesimo, le norme stabilite per gli Istituti di credito fondiario negli articoli 18, 19, 20, 38, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 70 e 71 del testo unico di legge approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646". Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 dicembre 1932 - Anno XI

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI - ACERBO.

tolto: Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-15;1581~art1 · fonte del testo