ARTICOLO X Le Parti si adopereranno per: - conseguire finalita' di supporto allo sviluppo mediante strumenti finanziari agevolati della Cooperazione allo Sviluppo italiana tenendo in considerazione prioritaria progetti di elevato contenuto sociale, di integrazione territoriale e progetti produttivi; - definire programmi triennali identificando iniziative concrete con partecipazione boliviana per le spese locali nonche' particolare trattamento normativo per le attrezzature di provenienza italiana destinate a programmi di cooperazione e per il personale italiano destinato a tali programmi, in conformita' allo scambio di note effettuato in data 3/8/1988; - conferire priorita' al miglioramento della situazione sociale e sanitaria boliviana con il proposito di alleviare l'emarginazione urbana e rurale; - privilegiare le iniziative volte al perfezionamento della produzione primaria al fine di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse boliviane e migliorarne il potenziale di esportazione; - considerare con particolare attenzione l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, tale da favorire l'utilizzazione razionale delle risorse naturali in un quadro di tutela dell'assetto ambientale contro i rischi di compromissione. Le Parti riconoscono l'importanza e l'utilita' delle ONG come strumenti di cooperazione allo sviluppo in particolare nei settori di rilevante impatto sociale. La Parte boliviana si impegna a favorire l'attivita' delle ONG italiane nel suo territorio nazionale.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-artx · fonte del testo