[1]Articolo XXII.

[2]Dalla sua entrata in vigore il presente Trattato sostituisce ed abroga, nelle relazioni fra le Parti contraenti, il Trattato fra la Gran Bretagna e l'Italia relativo all'estradizione dei malfattori fuggitivi, firmato a Roma il 5 febbraio 1873 e la dichiarazione di rettifica di un errore nell'articolo XVIII del Trattato, firmata a Roma il 7 maggio 1873.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artxxii · fonte del testo