[1]Articolo XXI.

[2]1. Ai fini del presente Trattato il riferimento al territorio di una Parte contraente indica tutto il territorio, le acque e lo spazio aereo sotto la sua giurisdizione. 2. E' considerato perpetrato sul territorio di una delle Parti contraenti ogni reato commesso:

  • a)in alto mare a bordo di una imbarcazione registrata nel territorio di tale Parte contraente; oppure
  • b)contro un aeromobile o a bordo di esso o nei confronti di impianti di navigazione aerea, se tale Parte rivendica la propria giurisdizione in relazione al predetto reato. 3. Un reato commesso in parte sul territorio di una delle Parti contraenti e' considerato commesso interamente sul suo territorio.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artxxi · fonte del testo