1. Eccezion fatta per le navi esclusivamente adibite ai viaggi ai tropici o nel golfo Persico, un'adeguato impianto di riscaldamento dovra' essere previsto a bordo delle navi per gli alloggi dell'equipaggio. 2. L'impianto di riscaldamento dovra' funzionare quanto necessario allorche' l'equipaggio vive o lavora a bordo, e nella misura in cui le circostanze lo esigano. 3. A bordo di qualsiasi nave per la quale e' obbligatorio l'impianto di riscaldamento, questo potra' funzionare a vapore, ad acqua calda, ad aria calda o ad elettricita'. 4. A bordo di qualsiasi nave ove il riscaldamento e' assicurato da una stufa, disposizioni dovranno esser prese perche' questa sia di dimensioni adeguate, opportunamente installata e protetta e perche' l'aria non risulti viziata. 5. L'impianto di riscaldamento dovra' essere in grado di mantenere negli alloggi dell'equipaggio una temperatura soddisfacente per le normali condizioni di tempo e di clima che la nave e' suscettibile di incontrare nel corso della navigazione; la competente autorita' sara' tenuta a prescrivere le condizioni cui attenersi. 6. I radiatori ed altri impianti di riscaldamento dovranno essere installati in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio e da non costituire una fonte di pericolo o di disturbo per gli occupanti i locali. Se necessario, dovranno esser dotati di uno schermo protettivo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art8 · fonte del testo