1. La zona notte e le mense dovranno essere opportunamente ventilate. 2. Il sistema di ventilazione dovra' essere regolabile per mantenere l'aria in condizioni soddisfacenti e per garantire una circolazione adeguata con qualsiasi tempo e clima. 3. Le navi adibite regolarmente alla navigazione ai tropici o nel golfo Persico dovranno essere dotate di impianti meccanici di ventilazione e di ventilatori elettrici, affinche', a seconda del luogo, si abbia ricorso a uno di questi mezzi per assicurare una giusta ventilazione. 4. Le navi adibite alla navigazione fuori dei tropici dovranno essere dotate o di un sistema di ventilazione meccanico, o di ventilatori elettrici. La competente autorita' potra' esentare da tale obbligo le navi che normalmente traversano le acque fredde degli emisferi nord o sud. 5. La forza motrice necessaria al funzionamento dei sistemi di ventilazione previsti ai paragrafi 3 e 4 dovra' essere disponibile, se possibile, per tutta la durata del tempo in cui l'equipaggio si trova a bordo della nave o vi lavora, e ogni qualvolta le circostanze lo esigano.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art7 · fonte del testo