1. Ogni qualvolta siano disponibili prodotti sostitutivi innocui o meno nocivi, devono essere sostituiti al benzene od ai prodotti contenenti benzene. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

  • a)sulla produzione del benzene;
  • b)all'uso del benzene nei lavori di sintesi chimica;
  • c)all'uso del benzene nei carburanti;
  • d)ai lavori di analisi o di ricerca nei laboratori.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art2 · fonte del testo